domenica 15 aprile 2012

Imposta Municipale Unica (IMU) 2012: Guida pratica (III parte)

Premessa
Di seguito l’ultima parte di sintesi dell’IMU con indicate le possibilità lasciate ai Comuni nella scelta delle aliquote definitive da applicare ai propri cittadini. La maggioranza che amministra Candiolo non si è ancora pronunciata. L'IMU non deve essere un incentivo a continuare a sprecare.



Tagliando le tante spese inutili è possibile applicare le tariffe minime (ad esempio aliquota base 0,46% ed aliquota abitazione principale e pertinenze 0,2%). Considerato l'enorme avanzo di amministrazione del 2011 (quasi un milione) ed i tanti possibili risparmi che si possono fare, questa maggioranza è obbligata a fare finalmente qualcosa per i propri cittadini dopo tre anni di vuoto: non incrementare ancora le fatiche e le rinunce che già facciamo per arrivare a fine mese.


Allo stato attuale comunque nulla è completamente certo. Nuovi decreti legge possono apportare modifiche anche sostanziali. Come Cittadini siamo sempre in attesa delle norme di attuazione.


Facoltà dei Comuni sulle Aliquote

Aliquota  
Base
Modifiche
Facoltà dei Comuni
Aliquota base
0,76%
+/-
Da 0,46 a 1,06
Abitazione principale e pertinenze
0,4%
+/-
Da 0,2 a 0,6%
Fabbricati rurali strumentali – D/10
0,2%
-
Fino allo 0,1%
Anziani o disabili in istituti di ricovero
0,76%
-
0,4% stesso regime abitazione principale
Coniuge non assegnatario della casa
0,4%
=
0,4% stesso regime abitazione principale
Immobili non produttivi di reddito fondiario e/o immobili locati
0,76%
-
Fino allo 0,4%
Immobili posseduti da imprese
0,76%
-
Fino allo o,4%

Detrazione abitazione principale
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se ‘unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica .
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400.
I Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applica alla fattispecie del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Queste disposizioni si applicano a condizioni che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
I comuni possono prevedere l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano per l’unità immobiliare posseduta a titoli di proprietà o di diritto di usufrutto da anziani o disabili che aquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizioni che la stessa non risulti locata.

Le onlus
I comuni, le provincie, le regioni possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o la esenzione del pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Esenzioni
Sono esenti dell’imposta:
·      Gli immobili adibiti esclusivamente ad attività istituzionale;
·      Gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra detti Enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale;
·      I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
·      I fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
·      I fabbricati di proprietà della Santa Sede;
·      I fabbricati appartenenti a Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dell’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionale resi esecutivi in Italia.
·      Gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziale, previdenziali, sanitari, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Quota di riserva per lo Stato
E’ riservato allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione con le relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base (0,76%) come indicata nella tabella sopra riportata.
La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta principale propria. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.
Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Non più assimilabili ad abitazione principale
Comodato parenti: non sono abitazioni principale quelle concesse un uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale;
Residenti estero: si ritiene che siano al di fuori della puntuale definizione di abitazione principale (dimora abituale e residenza anagrafica) e quindi soggetti all’aliquota di base;
Abitazione locata a canone concordato: rimane soggetta all’aliquota di base, salvo deliberate riduzione della aliquota di base.

Versamento
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

Al momento e salva diversa indicazione del decreto legge in approvazione da parte del Governo (vedi premessa), è previsto che i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento dell’imposta è effettuato con le modalità stabilite con provvedimento dal direttore dell’Agenzia delle Entrate (alla data sono ancora mancanti).

Regolamento
E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali. Con regolamento il Comune può ad esempio:
-          Stabilire ulteriori condizioni a riguardo dei terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità del lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola;
-          Disporre l’esenzione per gli immobili posseduto dello Stato, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra detti Enti e dagli enti del servizio sanitario non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
-          Stabilire l’esenzione per immobili utilizzati da enti non commerciali;

Comunicazioni
A decorrere del 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle Finanze.

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