mercoledì 9 gennaio 2013

Arriva la TARES, nuovo tassa su rifiuti e servizi

Dal primo gennaio 2013 arriva la TARES, il nuovo tributo sui rifiuti e gli altri servizi comunali che sostituisce i vecchi prelievi. Cosa cambia ?


Doppio binario
La tassa è stata introdotta dal decreto Salva Italia e serve ai Comuni per coprire i costi dello smaltimento rifiuti e le spese dei «servizi indivisibili», dall’illuminazione pubblica alla manutenzione strade. Tutti gli immobili sono soggetti alla Tares per l’80 per cento della superficie catastale.

Gli importi saranno determinati dalle amministrazioni locali: in mancanza del regolamento attuativo nazionale, che non è stato adottato entro il termine previsto del 31 ottobre, gli enti faranno riferimento al Dpr 158/99, cioè al metodo cosiddetto “normalizzato” per remunerare la gestione del ciclo dei rifiuti: ci sarà una quota fissa determinata sulla base della superficie occupata, corretta con coefficienti per ognuna delle categorie individuate, e una porzione variabile calcolata sulla base del nucleo per le utenze domestiche e sulla base della superficie corretta con coefficienti di produttività per le utenze non domestiche.

Insomma: una componente punta a coprire i costi degli investimenti nelle opere, e i relativi ammortamenti; l’altra risulta commisurata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.

Il nuovo prelievo sarà integrato da una quota di 0,30 euro al metro quadrato di superficie tassata, che il Comune può elevare a 0,40 euro a copertura degli altri servizi, anche graduando l’incremento in ragione della tipologia dell’immobile e della zona dove è ubicato. La cadenza è annuale: a ogni anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. Deve essere il Consiglio comunale a deliberare la disciplina per l’applicazione del tributo e ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.

Soggetti passivi
È tenuto a pagare chiunque possiede, occupa o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso siano adibiti, che producono rifiuti urbani: sono escluse dall’imposizione fiscale le aree scoperte accessorie o di pertinenza della abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva. Risultano legati da un vincolo di solidarietà i componenti del nucleo familiare così come coloro che usano in comune l’immobile: ciascuno di loro, dunque, può essere chiamato a pagare. In caso di utilizzi temporanei, entro i sei mesi dello stesso anno solare, il soggetto passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Il pagamento dovrà essere effettuato in favore del Comune dove si trova l’immobile tramite il modello F24: il codice tributo sarà reso noto al momento opportuno.

Riduzioni facoltative
I Comuni potranno prevedere riduzioni fino al 30 per cento del prelievo ordinario nei seguenti casi: abitazioni con un solo occupante; abitazioni a disposizione o a utilizzo ridotto; locali delle utenze non domestiche adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che dimorano all’estero per oltre sei mesi l’anno; fabbricati rurali ad uso abitativo.

Gli amministratori locali possono deliberare sconti o addirittura esenzioni per motivazioni di carattere sociale, ad esempio per i meno abbienti, ma la perdita di gettito va a carico del bilancio comunale.

Tagli necessari

Altre riduzioni sono invece obbligatorie perché inerenti gli elementi fondamentali del prelievo e riguardano: la raccolta differenziata delle utenze domestiche (lo “sconto” è deliberato nel regolamento comunale); l’avvio al recupero dei rifiuti da parte degli operatori economici; le zone in cui il servizio di raccolta non è attivato; il mancato svolgimento del servizio oppure l’effettuazione in grave violazione della disciplina o l’interruzione che determina danni o pericoli per le persone o l’ambiente, riconosciuta dall’autorità sanitaria: in tal caso l’importo massimo dovuto è pari al 20 per cento della tariffa ordinaria.

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