Vediamo ad esempio la determina di seguito allegata n. 234 del 22 settembre 2011 con oggetto “Affidamento lavori per la manutenzione straordinaria delle strade comunali” curata dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, sottoscritta per visione dal Sindaco e da ognuno, per le proprie responsabilità, dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Servizio Ragioneria e dal Responsabile Amministrativo. In totale cinque firme di funzioni professionali di primissimo piano in termini di responsabilità e di competenza (ma anche di stipendio annuo) per il nostro Comune.
Il primo è un richiamo all'art. 107 comma 1 del
Decreto Legislativo 267/2000. Il Decreto Legislativo 267/2000 è in
pratica il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali. Il comma 1 dell'art. 107 dice che: “Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i
criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si
uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo
politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai
dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo.” Questo in pratica si
richiama per dire che il Responsabile di Servizio ha poteri di spesa
all'interno di quanto definito dall'organo di governo (Consiglio
Comunale e Giunta Comunale). Le spese devono trovare sempre
disponibilità nelle corrispondenti voci (per materia) previste nel
bilancio corrente.
Nelle
premesse sono indicate:
- la delibere di Giunta Comunale n. 189 del 10 novembre 1998 e successive modificazione in cui in pratica è indicata l'organizzazione del Comune e la suddivisione delle Responsabilità;
- il provvedimento del Sindaco in cui sono indicati gli attuali Responsabile di Procedimento.
Tutto
questo per dire che chi propone la determina, chi la vista e chi la
firma per quanto di competenza lo fa secondo l'organizzazione comunale ed i poteri conferiti dal Sindaco.
Sempre
in premessa viene poi richiamata la delibera n. 1 del 13 gennaio 2011
in cui la Giunta Comunale autorizza i responsabili dei servizi ad
effettuare gli impegni di spesa necessari ad assicurare il regolare
svolgimento delle attività. Ma questo lo dice il già citato art.
107 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000. Perchè questo
ulteriore richiamo ?. Semplicemente è il frutto di un copia ed incolla.
La delibera n. 1 del 13 gennaio 2011 ha come oggetto “Autorizzazione
impegni di spesa da parte dei responsabili dei servizi per il periodo
relativo all'esercizio provvisorio 2011". In pratica la delibera n.1
del 13 gennaio 2011 autorizza per la durata dell'esercizio
provvisorio 2011 i responsabili dei servizi ad effettuare gli impegni
(in dodicesimi del piano di gestione dell'anno precedente) necessari
per il proseguimento dell'ordinaria gestione e per il buon andamento
dei servizi comunali. L'esercizio provvisorio 2011 si è concluso il
30 marzo 2011 con l'approvazione del bilancio di previsione per
l'anno 2011.
Niente
di grave, una svista è sempre possibile anche se non
giustificabile se poi a sottoscrivere il documento con la svista sono
in cinque e se la svista è ripetuta.
Ciò
che invece manca in premessa è il riferimento normativo all'oggetto
della delibera. Trattandosi di un acquisto andrebbe citata la legge
nazionale o regionale o la delibera comunale o il regolamento
comunale a cui il Responsabile di Servizio fa riferimento durante
tutta la fase di acquisto.
Acquistare
è il momento più delicato della vita di ogni individuo, ma anche di
chi rappresenta una comunità. Acquistare per conto degli altri con i
soldi degli altri è una grande responsabilità. I decreti attualmente vigenti
sono:
- il decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” in vigore dall'8 giugno 2011 in sostituzione del D.P.R. n. 554/1999 ora abbrogato.
Non sono nemmeno richiamati i due regolamenti del
Comune di Candiolo (entrambi del 2005) che disciplinano le modalità
di affidamento dei lavori, servizi e forniture da eseguire in
economia (Regolamento comunale per i lavori in economia e Regolamento
esecuzione di forniture e servizi in economia). Questi due
regolamenti fanno riferimento al D.P.R n. 554/1999 ora abbrogato. In
assenza di nuovi regolamenti comunali, a mio parere, il Responsabile
del Servizio Lavori Pubblici dovrebbe fare riferimento alle
disposizioni nazionali e quindi dall'8 giugno 2011 al DPR n.
207/2010. E prima dell'8 giugno 2011 ? sicuramente al DPR n. 554/1999
ma con le modifiche introdotte dalla d.lg 163/2006.
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici nel
2011, così come ne 2010, non mi pare abbia mai indicato determine
nessuno dei riferimento normativi relativi alle modalità di
affidamento di lavori, servizi e forniture. Il tutto con
l'approvazione del Sindaco e la firma del Segretario Comunale.
La domanda è: pur non citando regolamenti e leggi
il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ha messo in atto quanto
disposto dalle leggi nazionali e dai regolamenti comunali prima
citati ?.
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